Art. 20 · Consegna. Colli non recapitabili
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Art. 20

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Consegna. Colli non recapitabili

In vigore dal 30 apr 1997
Consegna. Colli non recapitabili 1. Generalmente i pacchi sono consegnati ai destinatari nel più breve tempo possibile e conformemente alle disposizioni in vigore nel Paese di destinazione. I termini di custodia sono stabiliti nel Regolamento. Se i pacchi non sono consegnati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimento, essere avvisati senza indugio del loro arrivo. 2. Ogni pacco che non può essere consegnato al destinatario o che è trattenuto d'ufficio è trattato secondo le istruzioni date dal mittente entro i limiti stabiliti dal Regolamento. 3. Nel caso vi sia un avviso di mancata consegna, la risposta a tale avviso può dar luogo alla riscossione di una tassa di 0,65 DTS al massimo. Quando l'avviso riguarda più pacchi spediti simultaneamente allo stesso ufficio dallo stesso mittente, all'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa è riscossa una volta sola. In caso di trasmissione per via di telecomunicazioni vi si aggiunge la tassa corrispondente. 4. Ogni pacco che non ha potuto essere consegnato è rinviato al paese dove il mittente è domiciliato. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento. 5. Se il mittente ha abbandonato un pacco che non ha potuto essere consegnato al destinatario, questo pacco è trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione. 6. Possono essere venduti immediatamente, senza preavviso e senza formalità giudiziarie, solo gli oggetti contenuti in un pacco il cui deterioramento o putrefazione siano da ritenere prossimi. La vendita è a beneficio dell'avente diritto, anche in corso di trasporto, all'andata o al ritorno. Se la vendita non è possibile, gli oggetti deteriorati o putrefatti sono distrutti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-20