Art. 2 · Definizione del servizio
Accordo

Art. 2

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Definizione del servizio

In vigore dal 30 apr 1997
Definizione del servizio 1. Alcuni invii della postalettere, come pure i pacchi postali, possono essere spediti con assegno. 2. I fondi destinati al mittente degli invii gli possono essere trasmessi: a) con vaglia di rimborso il cui importo può essere pagato in contanti nel paese di origine dell'invio; l'importo può tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consente, essere versato ad un conto corrente postale tenuto nel paese; b) con vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere accreditato ad un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio quando il regolamento dell'Amministrazione di questo paese lo consente; c) con versamento o postagiro ad un conto corrente postale tenuto sia nel paese di riscossione, sia nel paese di origine dell'invio, nel caso in cui le Amministrazioni interessate ammettano tali procedure.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-2