Art. 10 · Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento
Accordo

Art. 10

129 / 208

Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento

In vigore dal 30 apr 1997
Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione di emissione attribuisce all'Amministrazione di pagamento per ciascun assegno all'ordine, una rimunerazione il cui tasso è fissato in funzione dell'importo medio degli assegni all'ordine inclusi nelle lettere d'invio indirizzate ogni mese, come segue: - 0,59 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,72 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS - 0,88 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS - 1,08 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS - 1,31 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS - 1,57 DTS oltre 326,69 DTS. 2. In luogo dei tassi previsti al paragrafo 1, le Amministrazioni possono tuttavia convenire di attribuire una rimunerazione uniforme in DTS o in valuta del paese di pagamento a prescindere dall'importo degli assegni all'ordine. 3. La rimunerazione dovuta all'Amministrazione di pagamento è stabilità ogni mese come segue: a) il tasso di rimunerazione in DTS da applicare per ogni assegno all'ordine è determinato previa conversione in DTS dell'importo medio degli assegni all'ordine, sulla base del valore medio del DTS nella valuta del paese di pagamento, come definita nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Equivalenti); b) l'importo totale in DTS, ottenuto per la rimunerazione relativa a ciascun conto, è convertito nella valuta del paese di pagamento in base al valore effettivo del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese cui il conto si riferisce. c) se la rimunerazione uniforme prevista al paragrafo 2 è stabilità in DTS, la sua conversione in moneta del paese di pagamento è effettuata come stabilito al capoverso b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-10