Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 19 feb 1997
1. Il comma 1 dell' del regolamento di cui all', comma 1, è sostituito dal seguente: " 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-8