Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 19 feb 1997
1. Il comma 1 dell' del regolamento di cui all', comma 1, è sostituito dal seguente: " 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-6