Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 feb 1997
1. Dopo il comma 1 dell' del regolamento di cui all', comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.".
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-4