Art. 95

Art. 95

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 3 è soppresso; b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva."; c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: "caratteristiche" è aggiunta la seguente: "dimensionali,".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-95