Art. 94

Art. 94

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada"; b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo."; c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-94