Art. 91

Art. 91

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale."; b) Al comma 3 la parola: "ciclisti" è sostituita dalla seguente: "velocipedi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-91