Art. 82
82 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)";
b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.";
c) Al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo.";
d) Al comma 9 le parole: "vigili urbani" sono sostituite dalle seguenti: "polizia municipale, ecc.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-82