Art. 82

Art. 82

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)"; b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO."; c) Al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo."; d) Al comma 9 le parole: "vigili urbani" sono sostituite dalle seguenti: "polizia municipale, ecc.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-82