Art. 80

Art. 80

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole tra parentesi: "a II.235" sono sostituite dalle seguenti: "a II.245"; b) Al comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-80