Art. 78
78 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue.";
b) Al comma 6:
A) le parole: "e propri" sono soppresse;
B) alla lettera c) la parola "geografici" è soppressa;
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-78