Art. 71

Art. 71

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione: a) In fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o di fermarsi e dare la precedenza.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-71