Art. 65

Art. 65

65 / 238
In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione: a) La parola: "ciclisti" è sostituita dalla seguente: "velocipedi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-65