Art. 58
58 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All', al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "nonché per i segnali" è aggiunta la seguente: "permanenti";
b) Le parole da "è facoltativo per i segnali" a "delineatori speciali" sono sostituite dalle seguenti: "è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell', comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-58