Art. 55

Art. 55

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5: A) dopo le parole: "manufatti di attraversamento" sono inserite le seguenti: "o di occupazione"; B) alla lettera f) il segno di interpunzione <punto> è sostituito da <punto e virgola> ed è aggiunta la seguente lettera: "g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall' del codice."; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all' del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale."; b) Al comma 6 dopo le parole: "Le opere di attraversamento" sono inserite le seguenti: "e di occupazione"; in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-55