Art. 42

Art. 42

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) dopo la parola: "cartelli" la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: ", insegne di esercizio e altri"; B) le parole: "il 5%" sono sostituite dalle seguenti: "l'8% e le parole: "l'1%" sono sostituite dalle seguenti: "il 3%"; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell', comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio."; b) Al comma 2 le parole: "lungo le strade di tipo D ed E" sono sostituite dalle seguenti: ", entro i centri abitati,"; c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e il preesistente comma 4 diventa comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-42