Art. 42
42 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) dopo la parola: "cartelli" la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: ", insegne di esercizio e altri";
B) le parole: "il 5%" sono sostituite dalle seguenti: "l'8% e le parole: "l'1%" sono sostituite dalle seguenti: "il 3%";
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell', comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.";
b) Al comma 2 le parole: "lungo le strade di tipo D ed E" sono sostituite dalle seguenti: ", entro i centri abitati,";
c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e il preesistente comma 4 diventa comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-42