Art. 32

Art. 32

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) dopo le parole: "di un cantiere mobile" sono aggiunte le seguenti: "su strade con almeno due corsie per senso di marcia"; B) alla lettera b) le parole da: "Il segnale di LAVORI" a: "aperta al traffico" sono sostituite dalle seguenti: "In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata"; b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all', comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale."; c) È aggiunto in fine il seguente comma: "4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all', comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all', comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell', comma 3, lettera b).".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-32