Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo la parola: "integrativi" sono aggiunte le seguenti: "o sostitutivi"; b) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua."; c) Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione."; d) Al comma 6 le parole da: "devono essere" a ".Possono" sono sostituite dalla seguente: "possono"; dopo le parole: "adesivo di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "od altri sistemi di ancoraggio"; la parola: "rettifilo" è sostituita dalla seguente: "rettilineo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-29