Art. 227
227 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "dovranno" è sostituita dalla seguente: "devono";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:
2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi.
Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli.
6) - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".
5. Gli importi di cui all', lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all' della legge 16 febbraio 1967, n. 14.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-227