Art. 224
224 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: ", il quale è tenuto" a: "Gli enti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: ". Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade";
b) Al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.";
c) Al comma 4 le parole: "(modello V.2)" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-224