Art. 223

Art. 223

223 / 238
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 396 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "commi 1 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; b) Sono aggiunti i seguenti commi: "3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilità di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente è autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale. 4. La restituzione del ciclomotore è effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneità tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-223