Art. 203

Art. 203

203 / 238
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 360, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il segno di interpunzione <due punti> è sostituito dal seguente: "punto" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA......." e "FINE GARA......." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-203