Art. 202

Art. 202

202 / 238
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 358 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "del codice" sono aggiunte le seguenti: ", che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell', comma 2, del codice,"; b) Al comma 4 le parole: "negli altri Stati della Comunità Economica Europea" sono soppresse.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-202