Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 19 dic 1996
1. Il testo dell' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: "1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-18