Art. 166

Art. 166

166 / 238
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 294 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata."; b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all', comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall', comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-166