Art. 140
140 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente:
"Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi";
b) Al comma 1:
A) dopo le parole: "di autoriparazione" sono aggiunte le seguenti: ", di seguito denominate imprese,";
B) le parole: "di più officine presso cui" sono sostituite dalle seguenti: "di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali";
C) la parola: "officine" è in fine sostituita dalla seguente: "sedi";
c) Al comma 2:
A) le parole: "all', comma 8, del codice" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
B) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
C) le parole "di cui al comma indicato" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all', comma 8, del codice";
D) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) essere iscritte nel registro di cui all', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per tutte le attività delle quattro sezioni previste dall', comma 3, della stessa legge, ovvero essere iscritte nello speciale elenco previsto dall', comma 2, della medesima legge per tutte le attività delle quattro sezioni predette;";
E) alla lettera b) dopo le parole: "adeguata capacità finanziaria," sono aggiunte le seguenti: "stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,";
F) alla lettera c) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Il comma 3 è soppresso;
e) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 ed è modificato come segue:
A) il primo periodo è sostituito dal seguente:
"3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:";
B) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) superficie di
officina non inferiore a 120 m2;"
C) alla lettera b) dopo la parola: "larghezza" sono aggiunte le seguenti: ", lato ingresso,";
D) Le parole: "Le officine devono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese devono"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
f) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 ed è sostituito dal seguente:
"4. La concessione di cui all', comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
a) deve avere la propria officina nel territorio dello stesso comune in cui il consorzio di appartenenza può essere autorizzato ad operare;
b) deve essere iscritta per tutte le attività di almeno una sezione del registro di cui all', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall', comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in più sezioni, sempre per tutte le attività previste in ciascuna di esse, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all', comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, necessarie per la propria attività di sezione.";
g) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all', comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).
6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-140