Art. 139
139 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) prima della parola: "indicate" sono inserite le seguenti: "tra quelle";
B) dopo le parole: "al presente titolo" sono inserite le seguenti: "ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,";
C) dopo la parola: "ufficio" è soppressa, ogni volta, la seguente: "provinciale";
D) le parole: "competente in base" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione";
E) le parole "dove ha sede la ditta" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui territorio di competenza ha sede la ditta";
b) Al comma 2:
A) il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori
prescrizioni della casa stessa."
B) dopo la parola: "ufficio" è soppressa la seguente: "provinciale";
c) È aggiunto in fine il seguente comma:
"4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-139