Art. 128

Art. 128

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3: A) le parole: "appendice IV" sono sostituite dalle seguenti: "appendice III"; B) le parole: "dei punti e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b), e) ed f)"; C) dopo le parole: "altre prescrizioni" sono aggiunte le seguenti: "riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle"; D) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-128