Art. 101

Art. 101

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "con o senza barriere" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con barriere.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-101