Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 set 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411; Sentita la competente commissione del Senato della Repubblica in data 23 novembre 1995; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, il termine di trenta giorni per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati, richiesta in data 17 ottobre 1995, è scaduto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: 1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, recante la disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio attività, subordinate al rilascio di autorizzazioni o atti equiparati, è integrata con l'indicazione delle altre attività escluse dal regime di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nella tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1996 Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;468#art-1