Accordo
Art. 41
41 / 45Indennità di coordinamento
In vigore dal 10 ott 1996
1. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai punti 16 e 17 dell' spetta una indennità di coordinamento pari al 10% del compenso orario ai sensi dell' maggiorato degli incrementi periodici di anzianità, nell'ammontare maturato il 29.2.1996.
2. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore Tecnico responsabile di laboratorio assume contestualmente l'incarico di coordinatore di branca.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-41