Accordo
Art. 40
40 / 45Commissione professionale
In vigore dal 10 ott 1996
1. In ogni Regione è costituita ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1983, n. 730, anche per le finalità di cui all' del D.L.vo 502/92 così come modificato dal D.L.vo 517/93, una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto , i seguenti compiti:
a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
b) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza;
c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla Commissione di disciplina di cui all';
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le Aziende hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle Aziende nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga automaticamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione è presieduta:
dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli Odontoiatri della città capoluogo di Regione ed è così costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei Comitati regionali;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.
4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all', individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza specialistica:
a) valutazione della produttività degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
b) valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attività e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;
c) valutazione dell'intensità di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori;
d) riflessi sull'attività specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante centri unificati di prenotazione;
e) ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro dei referti specialistici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli sprechi;
f) ampiezza e cause del fenomeno della ripetitività di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno;
g) vantaggi operativi e difficoltà applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell'area di attività dell'assistenza specialistica territoriale; analisi della realtà locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
h) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.
5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più Aziende. In caso di inattività la Commissione è convocata dall'Assessore regionale alla Sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-40