Art. 4 · Mobilità
Accordo

Art. 4

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Mobilità

In vigore dal 10 ott 1996
1. Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato di cui all', la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso una sola Azienda, un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'. 2. La Azienda al fine della organizzazione dell'area dell'attività specialistica extra-degenza può adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilità fra i vari presidi della stessa Azienda, fermo restando la garanzia dell'incarico a mente del D.Leg. 502/92, punto 8, così come modificato dal D.L.vo 517/93, e nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità che saranno concordati a livello aziendale con i Sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dal presente Accordo. 3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto al comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico. 4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-4