Art. 33 · Indennità di rischio
Accordo

Art. 33

33 / 45

Indennità di rischio

In vigore dal 10 ott 1996
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo, l'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964 ed alla L. n. 460/1988 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professionale. 2. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandata a un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all' e da due esperti qualificati nominati dal Direttore Generale dell'Azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-33