Accordo
Art. 31
31 / 45Compenso aggiuntivo
In vigore dal 10 ott 1996
1. Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all' del D.P.R. 316/1990 (quote di carovita), per ogni mensilità e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 incrementato del 3,5% dal 1/1/1995, del 2,50% dal 1/12/95, del 1,60% dal 1/1/96, del 3,50% dal 1/9/96 e del 3% dal 1/9/97. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piede di partenza rivalutato con la precedente percentuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-31