Accordo
Art. 28
28 / 45Sostituzioni
In vigore dal 10 ott 1996
1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
2. Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
3. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile.
4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa il diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all' e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
6. Al medico sostituto che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.
7. Al sostituto competono il compenso professionale aggiuntivo secondo le modalità del presente Accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituto, nonché il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-28