Art. 22 · Diritto all'informazione
Accordo

Art. 22

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Diritto all'informazione

In vigore dal 10 ott 1996
La Azienda garantisce ai sindacati firmatari del presente Accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano: a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza spe- cie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra- degenza; b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-22