Art. 12 · Comitato Consultivo regionale
Accordo

Art. 12

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Comitato Consultivo regionale

In vigore dal 10 ott 1996
1. In ciascuna delle Regioni è istituito con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato che ne assuma la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle Aziende individuate dall'Assessore regionale alla Sanità; c) sei membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti vengono designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi a mente del disposto di cui all' comma 3 del presente Accordo nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre eletti tra i medici specialisti ambulatoriali. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione. 5. La sede del Comitato è indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti al Comitato dal presente Accordo. 7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico ed alla rapida applicazione delle stesse. 8. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate. 9. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta richiesto da una delle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-12