Titolo VI
Art. 32
32 / 32In vigore dal 12 ott 1996
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Pietro, Ministro dei lavori pubblici
Napolitano, Ministro dell'interno
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Ciampi, Ministro del tesoro
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bindi, Ministro della sanità
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-32