Art. 32
Titolo VI

Art. 32

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In vigore dal 12 ott 1996
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Pietro, Ministro dei lavori pubblici Napolitano, Ministro dell'interno Turco, Ministro per la solidarietà sociale Ciampi, Ministro del tesoro Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Bindi, Ministro della sanità Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio 9.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-32