Titolo VI
Art. 27
27 / 32Servizi di navigazione interna
In vigore dal 12 ott 1996
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-27