Titolo VI
Art. 25
25 / 32Treni, stazioni, ferrovie
In vigore dal 12 ott 1996
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purchè accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell', deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale".
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-25