Art. 21 · Verifiche
Titolo IV

Art. 21

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Verifiche

In vigore dal 12 ott 1996
1. In attuazione dell', comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alter-native. 2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-21