Art. 18 · Raccordi con la normativa antincendio
Titolo III

Art. 18

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Raccordi con la normativa antincendio

In vigore dal 12 ott 1996
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-18