Art. 13 · Norme generali per gli edifici
Titolo III

Art. 13

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Norme generali per gli edifici

In vigore dal 12 ott 1996
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi. 2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all' del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo. 5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento. 6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata. 7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-13