Art. 3 · Controllo degli uffici

Art. 3

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Controllo degli uffici

In vigore dal 25 ago 1996
1. La direzione compartimentale, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, trasmette all'autorità giudiziaria o a quella amministrativa, dinanzi alla quale la lite è pendente, copia della domanda e dell'attestazione di pagamento. 2. La direzione compartimentale, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, procede all'esame delle domande, al fine di verificare: a) l'ammissibilità della domanda stessa; b) l'esatta liquidazione delle somme dovute; c) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento. 3. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistano i presupposti per la definizione della lite, la direzione compartimentale provvede a darne comunicazione all'interessato nonché all'autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale la lite è pendente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;435#art-3