Accordo medici medicina generale›Capo VI
Art. 73
73 / 116Contrattazione
In vigore dal 4 ott 1996
1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale.
Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende, i Direttori Generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono.
2. Gli accordi regionali sono di norma vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella Regione o in una o più Aziende. In alternativa può essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi.
3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificità del loro contenuto:
- il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attività concordate;
- l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o mediante rapporti con terzi, o dai medici stessi;
- appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo.
4. Gli accordi regionali prevedono, altresì:
- la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attività distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attività;
- la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-73