Art. 7 · Compiti e doveri del medico
Accordo medici medicina generale Allegato NCapo VI

Art. 7

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Compiti e doveri del medico

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve: a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo e a quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui all', entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato L); c) osservare l'orario di attività indicato nella lettera incarico a tempo indeterminato. 2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva e persistenza danno luogo all'applicazione delle norme di cui all'. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico del procedimento sanzionatorio di cui all' dell'accordo nazionale per la medicina generale. 6. Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'Azienda decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attività. 7. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato possono partecipare ai progetti obiettivo realizzati a livello distrettuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-7-4