Accordo medici medicina generale›Capo V
Art. 64
64 / 116Massimale orario
In vigore dal 4 ott 1996
1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l'esclusività del rapporto.
2. In via subordinata e solo temporaneamente l'incarico può essere conferito per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all'eccedenza.
3. Ai medici incaricati ai sensi dell'articolo precedente si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, 3, 4 e 5.
4. L'attività continuativa non può superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-64