Art. 6 · Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi
Accordo medici medicina generale Allegato NCapo VI

Art. 6

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Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi

In vigore dal 4 ott 1996
Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi 1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'Azienda può dar luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. La riduzione dell'orario si applica al medico con minore anzianità di incarico nell'ambito del medesimo servizio. 2. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente accordo sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all' nella persona del suo presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-6-4